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Rimborso spese mediche 2017: come richiederlo

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Secondo una rilevazione effettuata da Il Sole 24 Ore lo scorso 6 marzo 2017, negli ultimi tre anni si è registrato un aumento delle richieste di rimborso spese mediche.

Sono 685.000 gli italiani che usufruiscono di questa agevolazione fiscale, con una spesa media di € 959,00 all’anno.

Nonostante non siano aumentate le dichiarazioni dei redditi in questi anni, c’è stato un incremento relativo alle richieste di detrazione delle spese mediche.

Si tratta di un dato molto interessante, perché sottolinea come, a parità di reddito, la componente sanitaria inizi a pesare maggiormente sulle tasche dei cittadini.

Ne consegue, quindi, che abbiano iniziato a sfruttare le agevolazioni concesse dall’erario pur di recuperare parte degli importi spesi in medicine, esami, visite mediche, interventi, ticket, fondi di assistenza sanitaria integrativa, e quant’altro.

Come funziona il rimborso spese mediche

Il rimborso spese mediche può essere richiesto solo in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente, nelle modalità indicate dalla stessa.

A regolamentare la disciplina dei rimborsi, delle detrazioni e delle deduzioni fiscali è il TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Il TUIR indica, in modo molto puntuale, quali sono le componenti che vanno a formare il reddito di un cittadino, qual è la base imponibile sulla quale si applicano le imposte dirette e indirette, in che modo viene gestito il rapporto con figli e familiari a carico, quali sono gli oneri deducibili, quali detrazioni è possibile richiedere, e così via.

Focalizzandoci sulle spese mediche, è importante ricordare che è possibile richiedere un rimborso e portarne in detrazione una parte consistente.

Vediamo insieme quali sono le spese mediche che è possibile portare in detrazione.

Quali spese mediche sono detraibili?

Iniziamo dalle informazioni basilari, ovvero quali spese mediche è possibile portare in detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.

In questo, ci aiuta l’Agenzia delle Entrate, che elenca in modo molto esaustivo le tipologie di spese riconosciute in fase di richiesta del rimborso:

  • Ticket;
  • Farmaci, anche omeopatici;
  • Acquisto o affitto di dispositivi medico CE;
  • Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;
  • Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort;
  • Certificazione medica;
  • Cure termali, escluse le spese sostenute per viaggi e soggiorni;
  • Acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa;
  • Interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
  • Spese sostenute per viaggi e soggiorni in caso di cure termali;
  • Spese relative al comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri.

Come si effettua la richiesta di rimborso delle spese mediche?

Il contribuente può richiedere il rimborso spese mediche sostenute, relative a sé e ai familiari a carico, tramite la compilazione delle apposite sezioni del modello 730 o del modello Unico.

Si consiglia, in questa fase, di farsi seguire dal proprio commercialista di fiducia oppure, in assenza di questo, da un CAF o patronato, in modo da eseguire la compilazione nel modo corretto.

Ti ricordiamo, per completezza d’informazioni, che nella dichiarazione dei redditi del 2017 si inseriscono i redditi, e le spese mediche nel caso specifico, relative all’anno 2016.

Quindi, fai molta attenzione quando fornisci scontrini parlanti, fatture e ricevute al commercialista o operatore del CAF/Patronato.

Dalla dichiarazione dei redditi del 2015 presentata nel 2016, c’è anche la facilitazione di usufruire dell’automatismo del “730 precompilato”. Molte categorie di soggetti che rilasciano prestazioni sanitarie devono infatti trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio dell’anno successivo tutte le prestazioni rilasciate al contribuente e, per i fondi sanitari, le mutue e le compagnie di assicurazione, anche i rimborsi effettuati relativi a spese sanitarie.

Rimborso spese mediche in caso di assistenza sanitaria integrativa

Cosa succede se il lavoratore ha sottoscritto, volontariamente o tramite il vincolo presente nel contratto collettivo della sua categoria, un piano di assistenza sanitaria integrativa? Potrà, il lavoratore, portare in detrazione i costi sostenuti per le spese mediche e per la polizza?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo avvalerci nuovamente del TUIR, che regolamenta e chiarisce la situazione relativa ai lavoratori dipendenti con l’art.52, comma 2, illustrando quali sono le voci che non concorrono a formare il reddito.

Alla lettera a), nello specifico, si fa menzione all’assistenza sanitaria. Riportiamo di seguito lo stralcio del testo originale:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale […]

Cercando di semplificare quanto indicato dalla norma, i contributi versati dal datore di lavoro in favore del lavoratore dipendente per l’assistenza sanitaria, sia pubblica che tramite fondi sanitari integrativi, non fanno cumulo sul reddito dello stesso.

Questo significa, di fatto, che il lavoratore può portare in detrazione le spese mediche sostenute durante l’anno, per sé e per i familiari a carico, anche in caso di fruizione del servizio tramite strutture convenzionate con i fondi di assistenza sanitaria integrativa, nel limite complessivo di € 3.615,20.

Per essere ancora più chiari, il lavoratore dipendente può portare in detrazione i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, oltre alla quota parte non rimborsata di una prestazione medica, sempre da parte del fondo o della polizza.

Differenza tra fondo di assistenza sanitaria integrativa e polizza individuale

Quanto indicato nel paragrafo precedente, si riferisce solo alla fattispecie dei fondi di assistenza sanitaria integrativa, previsti dal CCNL di categoria e per i quali viene destinata una quota della busta paga dei lavoratori.

Per quello che riguarda le polizze sanitarie individuali, invece non è ammessa detrazione del premio di polizza pagato dall’assicurato persona fisica. Viene invece ammessa totalmente la detrazione delle spese sanitarie anche se rimborsate al 100%.

Questo vuol dire che se un cittadino stipula una polizza sanitaria con una compagnia assicurativa di propria iniziativa, non potrà detrarre il costo sostenuto per il pagamento della stessa in quanto spesa medica. Potrà, però, portare in detrazione le singole spese mediche sostenute, anche se rimborsate dalla polizza.

Questa disparità di trattamento è molto dibattuta tra gli addetti ai lavori, perché si va a fondere con un’altra questione annosa, quella del rapporto tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Un libero professionista, purtroppo, non gode delle stesse agevolazioni fiscali di un lavoratore dipendente, e questo vale anche per le polizze assicurative stipulate, delle quali non è possibile portare in detrazione il premio pagato.

Sono numerosi gli interventi dell’Agenzia delle Entrate in merito a questo problema, che resta, però, ancora lontano dall’essere risolto.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.
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