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Cosa sono i contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà

Cosa sono e come funzionano i contratti di solidarietà? Approfondiamo insieme questa forma di ammortizzatore sociale. Intro. 

Il mercato del lavoro in Italia sta attraversando, ormai da qualche anno, grosse difficoltà in termini di occupazione, in particolare quella giovanile.

In seguito alla crisi del 2008 il livello di occupazione nel nostro Paese è crollato, raggiungendo un minimo storico nel terzo quadrimestre del 2014, con il 55% di persone di età compresa tra i 15 ed i 64 anni che partecipavano al mercato del lavoro.

Come si nota in questo grafico, negli ultimi 4 anni l’occupazione è aumentata, raggiungendo quasi i livelli pre-crisi, ma ancora molto c’è da fare.

occupazione in italia

Incentivi, sgravi fiscali, bonus per le assunzioni, sono solo alcune delle soluzioni proposte dal legislatore per cercare di invertire la tendenza.

Un discorso a parte meritano, invece, i contratti di solidarietà, introdotti come misura di sostegno per lavoratori e imprese.

Vediamo insieme in cosa consistono e come sono regolamentati.

Cosa sono i contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono stati introdotti con la Legge 19 dicembre 1984 n.863, recante “misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (contratti di formazione e lavoro)”.

Il contratto di solidarietà non è altro che un ammortizzatore sociale, siglato in accordo tra azienda e organizzazioni sindacali, consistente nella riduzione dell’orario di lavoro.

Esistono due tipologie di contratti di solidarietà, quelli difensivi e quelli espansivi.

Vediamo insieme in cosa differiscono.

Contratti di solidarietà difensivi ed espansivi

Abbiamo detto che il contratto di solidarietà consiste in una riduzione dell’orario di lavoro, in seguito ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratori.

Le ragioni che possono spingere ad adottare una simile soluzione sono essenzialmente due, che danno vita a due tipologie di contratti di solidarietà differenti.

Contratti di solidarietà difensivi

I lavoratori accettano di ridursi l’orario di lavoro, e quindi lo stipendio, per consentire all’azienda di affrontare il periodo di contrazione senza dover licenziare i propri dipendenti.

In questo modo, il lavoratore conserva la propria occupazione e l’azienda evita licenziamenti e/o collasso economico.

Contratti di solidarietà espansivi

Una seconda ragione che spinge aziende, lavoratori e sindacati a usufruire dei contratti di solidarietà è l’intenzione, da parte dell’impresa, di effettuare nuove assunzioni, magari per far fronte ad un temporaneo aumento di produzione.

Tutti i dipendenti già occupati, quindi, accettano di ridursi le ore di lavoro, quindi lo stipendio, per consentire all’impresa di assumere nuovo personale.

Questa seconda fattispecie, va detto, è stata impiegata molto di rado.

Contratti di solidarietà di Tipo A e di Tipo B

I contratti di solidarietà si dividono in due tipologie:

  1. Contratti di solidarietà di Tipo A (o tipologia A): si applicano alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  2. Contratti di solidarietà di Tipo B (o tipologia B): si applicano alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, nonché alle aziende artigiane.

Approfondiamo insieme le caratteristiche di queste due tipologie di contratti di solidarietà.

Contratti di solidarietà di Tipo A

Questa tipologia di contratto di solidarietà ha come finalità quella di evitare i licenziamenti in azienda.

Si applica, come accennato, alle aziende che possono accedere alla CIGS, ovvero:

  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;
  • imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.

I contratti di Tipo A possono essere utilizzati per tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda, ad eccezione di dirigenti e apprendisti.

Come si effettua la riduzione oraria?

Nel caso del contratto di solidarietà di Tipo A, la riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile, e non deve superare il 60% del totale previsto dal CCNL, per una durata massima di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (entro un limite di 36 nel Mezzogiorno).

Contratti di solidarietà di Tipo B

I contratti di solidarietà di Tipo B si applicano, come indicato prima, alle aziende che non possono accedere alla CIGS e alle imprese artigiane, quindi:

  • imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.

I contratti di Tipo B possono essere sottoscritti da tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dirigenti.

La riduzione non può superare il 50% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti, per un massimo di 24 mesi.

Contratti di solidarietà: integrazioni dell’INPS

Abbiamo specificato che i contratti di solidarietà rientrano nella categoria degli ammortizzatori sociali, questo vuol dire che è previsto un intervento pubblico a sostegno dei lavoratori e delle imprese coinvolte.

L’INPS, infatti, provvedere ad integrare le ore di lavoro perse ed i relativi emolumenti, sia ai lavoratori che alle imprese che applicano i contratti di solidarietà.

Nello specifico:

  • per i contratti di Tipo A, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa ai lavoratori;
  • per i contratti di Tipo B, è previsto un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito dell’INPS, qui.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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