Prevista dalla legge, cerchiamo di approfondire come è regolamentata l’aspettativa dal lavoro, chi può richiederla e come. Intro.
L’aspettativa dal lavoro equivale ad un periodo di astensione dal lavoro per motivi familiari o personali, generalmente non retribuito se non in alcuni casi, previsto dalla legge e da diversi contratti collettivi nazionali.
Durante questo periodo di astensione dal lavoro il lavoratore conserva la propria occupazione, rinunciando al versamento della retribuzione, salvo alcuni casi che vedremo di seguito.
Esistono differenti ragioni per le quali un lavoratore dipendente richieda un periodo di aspettativa dal lavoro, e ognuna presuppone tempistiche e modalità differenti alle quali attenersi.
Andiamo per gradi, e cerchiamo di capire come è regolamentata l’aspettativa dal lavoro, chi può richiederla e come.
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Aspettativa dal lavoro: normativa di riferimento
L’aspettativa dal lavoro è prevista dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000.
Il testo si compone di 28 articoli, che intervengono sul numerose questioni, come l’astensione dal lavoro, l’aspettativa dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, il prolungamento dell’età pensionabile e la sostituzione dei lavoratori in astensione.
La legge ha come finalità – indicata nell’articolo 1 – la promozione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, attraverso tre step:
- l’istituzione dei congedi parentali e l’estensione del sostegno ai genitori di persone diversamente abili;
- l’istituzione del congedo per la formazione continua;
- il sostegno alla flessibilità di orario.
Aspettativa dal lavoro: quando è concessa e quanto dura
Come puoi facilmente immaginare, seppur si tratti di un diritto riconosciuto al lavoratore dalla legge, l’aspettativa dal lavoro non può essere richiesta senza certificare, in modo chiaro e inequivocabile, la sussistenza di ragioni che la giustifichino.
Infatti, il datore di lavoro può anche rifiutarsi di concedere il periodo di aspettativa al proprio dipendente, a patto che motivi il suo diniego.
L’aspettativa dal lavoro ha una durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa del soggetto, ma può essere richiesta anche in modo frazionato, a seconda delle esigenze e delle ragioni alla base della richiesta.
Per poter richiedere l’aspettativa dal lavoro deve trovarsi ad affrontare una di queste ipotesi:
- Deve sottoporsi ad un periodo di riabilitazione a causa di una documentata tossicodipendenza;
- Si trova a dover affrontare documentati motivi personali o familiari di una certa complessità, che impediscono il normale svolgimento del suo lavoro;
- Deve assistere un familiare malato o portatore di handicap;
- Intende frequentare corsi di formazione e/o conseguire titoli di studio riconosciuti (diploma, laurea, qualifica professionale, etc.);
- Intende ricongiungersi con un coniuge residente all’estero. Questa fattispecie è prevista solo per i dipendenti pubblici i cui coniugi, anch’essi dipendenti pubblici, risiedono in una città estera nella quale non è possibile trasferire il lavoratore richiedente l’aspettativa;
- Intende collaborare con un’associazione di volontariato per un periodo limitato di tempo, fino a 30 giorni consecutivi e 90 giorni nell’arco dell’anno, in seguito a calamità naturali. Il periodo di astensione dal lavoro può passare a 60 e 180 giorni in caso di dichiarato stato di emergenza nazionale;
- Il lavoratore deve ricoprire una carica pubblica elettiva. Il periodo di astensione dal lavoro coincide con il tempo di permanenza in carica;
- Il lavoratore si appresta ad avviare una propria attività. Questa fattispecie è prevista solo per i dipendenti pubblici.
Aspettativa dal lavoro retribuita: quando è prevista
Durante il periodo di aspettativa dal lavoro il lavoratore rinuncia allo stipendio, senza perdere la propria occupazione.
Tuttavia, la legge prevede alcune condizioni che consentono al lavoratore di ricevere ugualmente la regolare retribuzione prevista dal suo contratto di lavoro.
Quali sono queste condizioni? Vediamole insieme.
1: Aspettativa dal lavoro retribuita per assistenza di familiari disabili
Nel caso in cui il lavoratore debba assistere un familiare con una disabilità grave, è previsto un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di due anni – il cosiddetto congedo straordinario – durante i quali riceve lo stipendio e dei contributi figurativi, ovvero non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
I due anni previsti dalla legge non sono cumulabili dai due genitori, che potranno quindi richiedere un massimo di due anni in totale di aspettativa dal lavoro.
2: Aspettativa dal lavoro retribuita per matrimonio
Quello che noi comunemente chiamiamo “congedo matrimoniale”, è configurato in realtà come un periodo di aspettativa dal lavoro, della durata in genere di 15 giorni.
Questi 15 giorni possono essere richiesti anche non nei giorni immediatamente successivi alle nozze.
3: Aspettativa dal lavoro retribuita per volontariato
A differenza dell’aspettativa per volontariato non retribuita, la legge riconosce la retribuzione nel caso in cui l’astensione dal lavoro sia frutto di una collaborazione con associazioni facenti parte dell’Agenzia di protezione civile.
4: Aspettativa dal lavoro retribuita per dottorato di ricerca
Riconosciuta solo ai dipendenti pubblici, questa forma di astensione dal lavoro retribuita è prevista solo nel caso in cui il dottorando non risulti beneficiario di una borsa di studio.
Come richiedere l’aspettativa dal lavoro
Per richiedere l’aspettativa dal lavoro, è necessario seguire un iter burocratico che varia a seconda della motivazione per la quale si intende usufruire dell’astensione.
Se per ragioni di salute, personali o di un membro della famiglia, oppure in caso di assistenza ad un familiare portatore di handicap, è necessario dimostrare la sussistenza della condizione medica agli organi preposti, nello specifico all’INPS.
Per trasmettere la domanda, si consiglia il supporto di un patronato.
In ogni caso, il lavoratore è tenuto a fornire una auto-dichiarazione anche al datore di lavoro.
Aspettativa dal lavoro, contratto multiservizi e Fondo Asim
Per i dipendenti delle imprese multiservizi, assunti quindi secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Multiservizi e aderenti al Fondo Asim, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della sospensione stessa.
Quindi, il datore di lavoro dovrà interrompere il versamento della quota destinata al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, e dovrà riprenderlo dal primo giorno del mese in cui il lavoratore rientra al lavoro.
Il lavoratore, dalla data di sospensione o aspettativa, potrà usufruire dei servizi del Fondo ASIM per i tre mesi successivi facendo così decorrere il così detto periodo di “carenza”, al termine del quale non risulterà più iscritto al Fondo.
Riprenderà ad usufruire dei servizi previsti dal fondo integrativo dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello in cui il datore riprenderà la contribuzione a seguito del rientro a lavoro del dipendente.
Va evidenziato che in nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.
Pertanto in questi casi il datore di lavoro dovrà versare la normale contribuzione ed il lavoratore rimarrà iscritto, in continuità, al Fondo ASIM, senza perdere un giorno di copertura.