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Cos’è un ente bilaterale e quale ruolo ricopre

Ente bilaterale

In cosa consiste un ente bilaterale? Quali mansioni svolge? Approfondiamo insieme l’argomento, con un focus particolare sul settore pulizia/multiservizi. Intro. 

Il ruolo dei sindacati nel nostro Paese è molto complesso, travalicando il semplice lavoro di rappresentanza dei lavoratori, con l’obiettivo di creare un clima di collaborazione tra le parti coinvolte.

In questa ottica si inserisce il cosiddetto “principio della bilateralità”, uno strumento di partecipazione sociale, grazie al quale realizzare la società democratica di cui parla la nostra Costituzione.

Attori protagonisti di questo processo sono gli enti bilaterali.

Vediamo insieme cos’è un ente bilaterale, quale ruolo ricopre e a cosa serve.

Cos’è un ente bilaterale

La definizione di ente bilaterale è contenuta all’interno dell’art.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo alla “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” .

Riportiamo di seguito la definizione, molto completa, fornita dal legislatore:

“Enti bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

Semplificando, un ente bilaterale è una associazione senza scopo di lucro, costituita da sindacati e organizzazioni datoriali e imprenditoriali, al fine di favorire il principio di bilateralità menzionato nella parte iniziale dell’articolo.

Bisogna sottolineare che la costituzione di un ente bilaterale non è necessariamente subordinata al coinvolgimento di tutte le sigle sindacali interessante, purché lo siano almeno quelle più rappresentative.

Quale ruolo ricopre un ente bilaterale

Di cosa si occupa un ente bilaterale? Si tratta di una domanda legittima, alla quale in realtà non è così facile dare risposta, essendo degli organismi molto complessi.

Per rendere il tutto più chiaro, possiamo dire che un ente bilaterale ha il compito di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori.

In effetti, per loro stessa natura gli enti bilaterali si fondano sul principio della collaborazione.

Nello specifico, un ente bilaterale si pone a metà tra gli interessi dei sindacati e quelli dei datori di lavoro, al fine di migliorare le relazioni e la collaborazione su alcuni temi molto importanti:

  1. Retribuzione;
  2. Ferie;
  3. Gratifiche;
  4. Welfare;
  5. Sanità e previdenza integrativa;
  6. Sostegno al reddito;
  7. Formazione;
  8. Sicurezza sul lavoro;
  9. Contrattazione.

In quanto soggetto terzo, non possono intervenire per ciò che concerne funzioni di carattere ispettivo e di controllo.

Ente bilaterale e contrattazione collettiva

La peculiarità degli enti bilaterali è l’essere istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva. Cosa significa?

Che l’esistenza e il ruolo di un ente bilaterale è prevista dal CCNL di categoria, che conserva, quindi, il suo ruolo guida dal punto di vista normativo.

Essendo previsto dal CCNL, il finanziamento degli enti bilaterali ricade interamente sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle modalità indicate nel testo di riferimento.

L’annosa questione dell’obbligo di versamento

La questione relativa alla obbligatorietà o meno del versamento contributivo da parte dell’impresa agli enti bilaterali è al centro del dibattito pubblico da molti anni ormai.

È doveroso ricordare quella che è la linea prevalente, secondo la quale è necessario distinguere la parte obbligatoria del contratto collettivo, ovvero finalizzata a regolare i rapporti tra le parti, e la parte economico/normativa, finalizzata a regolare i contratti individuali di lavoro, l’iscrizione e la contribuzione ad un ente bilaterale.

In questo secondo caso, infatti, l’adesione e la contribuzione non sono da intendersi obbligatori, in coerenza con quanto previsto dalla Costituzione in materia di libertà associativa.

In poche parole, un lavoratore non può essere obbligato ad aderire ad una sigla sindacale o una associazione datoriale, è libero di scegliere.

I servizi e le prestazioni aggiuntive previste dai CCNL, però, rappresentano un diritto contrattuale dei lavoratori.

Se il mancato versamento della contribuzione all’ente bilaterale si traduce, com’è ovvio che sia, nell’assenza di essi, allora il datore di lavoro dovrebbe provvedere a convertire il tutto in una somma forfettaria in forma sostitutiva.

La questione è molto complessa, e non pensiamo di poterla esaurire qui con questo articolo.

Per questo, riportiamo uno stralcio della circolare 43/2010 “Versamento contributi agli Enti Bilaterali del Ministero del Lavoro, nella quale si legge quanto segue:

“Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.”

Ente bilaterale multiservizi: ONBSI

L’articolo 66 del CCNL multiservizi è dedicato all’Organismo Paritetico Nazionale di Settore, denominato ONBSI, istituito il 26 giugno 2003.

L’ONBSI è stato costituito da ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, UNIONSERVIZI – CONFAPI, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI e da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRASPORTI UIL in attuazione del CCNL di settore, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.

Quali sono le mansioni svolte dall’ente bilaterale ONBSI?

  1. Promuovere iniziativa di formazione e riqualificazione professionale;
  2. Promuove l’attuazione delle normative relative alla sicurezza sul lavoro;
  3. Svolge un ruolo di controllo sul territorio e di raccolta dati per fini statistici.

Il finanziamento è diviso equamente al 50% tra datori di lavoro e lavoratori, mediante l’attribuzione di un contributo stabilito nella misura di € 0,50 a carico del datore di lavoro e di € 0,50 a carico del lavoratore mensili, per 12 mensilità. Per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali gli importi di cui sopra sono ridotti a € 0,25.

Per maggior informazioni, ti consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’ONBSI, qui.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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