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Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: cos’è e chi può richiederla

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: cos'è e chi può richiederla

Cos’è la RITA, acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata? In cosa consiste, come viene erogata e chi può richiederla? Scopriamolo insieme. Intro. 

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – abbreviata con l’acronimo RITA – è la possibilità di anticipo pensionistico offerta ai lavoratori privati e pubblici iscritti a un fondo di pensione complementare.

Si tratta, essenzialmente, di un sostegno a coloro i quali, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, si trovano a un passo dall’età pensionistica ma non hanno la possibilità di accedervi.

Ricordiamo, però, che la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è disponibile solo per chi è iscritto a un fondo di pensione integrativa –  con esclusione di quelle in regime di prestazione definita.

Rendita integrativa temporanea anticipata: riferimenti normativi

La Rendita integrativa temporanea anticipata è di recente istituzione, essendo stata introdotta con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

A regolamentare questo istituto l’articolo 1 della succitata legge, nello specifico i commi dal 188 al 192, che illustrano i principi dell’istituto e il suo funzionamento.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: chi può usufruirne

Come anticipato nella prima parte dell’articolo, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata si rivolge solo ed esclusivamente ai lavoratori, pubblici o privati, che hanno sottoscritto un fondo di pensione complementare.

Nello specifico, si richiede che il lavoratore possegga i requisiti previsti per un altro interessante istituto, l’APE Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

Ci preme sottolineare che, seppur i requisiti per accedere alla RITA siano i medesimi previsti per accedere all’APE Volontaria, è possibile richiederla anche in via esclusiva e non necessariamente in forma congiunta.

Quali sono questi requisiti?

Li indichiamo di seguito, come riportati nel testo della legge 232/2016:

  • soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • anzianità contributiva di 20 anni;
  • pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
  • non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: come viene erogata

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto, relativo al proprio fondo pensionistico complementare.

Cosa vuol dire?

La RITA si presenta come un assegno mensile, proprio come una normale pensione, che viene calcolata in base alla propria dotazione accumulata con il fondo o la pensione integrativa.

Il lavoratore decide quanta parte del montante accumulato impegnare, tenendo presente che una riduzione o un aumento si traduce con una variazione sulla rendita mensile.

Ti consigliamo di confrontarti con un referente del tuo fondo pensionistico complementare, per farti consigliare al meglio.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: agevolazioni fiscali

Con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, quindi, ogni mese il lavoratore riceve un emolumento, che dal punto di vista fiscale gode anche di interessanti agevolazioni.

Di fatto, la RITA rappresenta un reddito conseguito, quindi va dichiarato al Fisco, ma essendo un istituto di sostegno per i lavoratori, seppur in via sperimentale, gode di una agevolazione fiscale, con una imposta sostitutiva che oscilla dal 9% al 15% – a fronte del 23% previsto in maniera ordinaria.

Come si determina l’aliquota?

Stando a quanto indicato nel testo della legge, è prevista la riduzione “di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.
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