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Come è regolato il periodo di prova nel settore pulizia/multiservizi

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Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del settore pulizia/multiservizi prevede il periodo di prova per i neo assunti. Vediamo come lo disciplina.Intro. 

Come sai, nel settore pulizia/multiservizi vige un Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritto il 31 maggio 2011 dalle seguenti parti coinvolte: 

  • ANIP – Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati; 
  • Legacoop Produzione e Servizi; 
  • Confcooperative Lavoro e Servizi;
  • Unionservizi CONFAPI; 
  • AGCI Servizi; 
  • FILCAMS CGIL;
  • FISASCAT CISL; 
  • UILTRASPORTI UIL.

Se vuoi consultare il testo integrale, clicca qui

Secondo consuetudine, all’interno del CCNL si trovano articoli dedicati a vari temi legati al rapporto di lavoro tra l’azienda e il lavoratore, compreso il periodo di prova

Vediamo insieme come è regolato il periodo di prova nel settore pulizia/multiservizi, andando ad analizzare gli articoli del CCNL che ne fanno menzione. 

Prima di procedere, però, riteniamo opportuno un piccolo chiarimento giuridico. 

Cosa s’intende per periodo di prova

Il periodo di prova, o più correttamente “assunzione in prova”, è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento, e regolato dall’articolo 2096 del Codice Civile, che recita così: 

“Salvo diversa disposizione delle  norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa  nell’anzianità del prestatore di lavoro.”

Quali nozioni di base possiamo trarre da questo articolo?

  1. Il periodo di prova deve essere indicato in un atto scritto, non verbale
  2. Durante il periodo di prova si può recedere dal contratto in ogni momento prima della sua scadenza, a meno che non sia previsto un tempo minimo necessario
  3. Se, al termine del periodo di prova, si procede all’assunzione definitiva, le settimane o i mesi di assunzione in prova verranno conteggiati nel computo dell’anzianità lavorativa
  4. Laddove indicato nel CCNL, potrebbe non essere previsto nessun periodo di prova per i lavoratori.

Fatta questa doverosa precisazione, vediamo cosa prevede il CCNL Pulizia/Multiservizi per il periodo di prova

Periodo di prova settore Pulizia/Multiservizi: articolo 5 del CCNL

La prima menzione al periodo di prova all’interno del CCNL Pulizia/Multiservizi la troviamo nell’articolo 5, che riporta quanto previsto dall’articolo 1 del D.lgs 152/97, “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”

L’articolo 1 del succitato decreto legislativo, riportato all’interno dell’articolo 5 del CCNL, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore una serie di informazioni relative alle condizioni di lavoro previste dal contratto, come la retribuzione, il luogo di lavoro e, appunto, la presenza o meno di un periodo di prova

Nel caso specifico del CCNL Pulizia/Multiservizi, è previsto un periodo di prova, nelle modalità indicate nell’articolo 8. 

Periodo di prova settore Pulizia/Multiservizi: articolo 8 del CCNL

Come accennato, l’articolo 8 del CCNL di settore è interamente dedicato al periodo di prova, stabilendo le modalità con le quali si struttura per i lavoratori del comparto pulizia/multiservizi. 

La durata del periodo di prova varia in base al livello di inquadramento (dirigenti, quadri, impiegati, operai, divisi a loro volta in 7 livelli), e si configura in questo modo: 

  • massimo 6 mesi per i Quadri; 
  • massimo 4 mesi per i lavoratori al 7° livello;
  • massimo 3 mesi per i lavoratori al 6° livello; 
  • massimo 2 mesi per gli impiegati al 5°, 4°, 3° e 2° livello; 
  • massimo 30 giorni di effettivo lavoro per operai al 4° e 5° livello; 
  • massimo 26 giorni di effettivo lavoro per operai al 1°, 2° e 3° livello;
  • massimo 30 giorni di effettivo lavoro per gli apprendisti. 

Per gli operai assunti con part time verticale il periodo di prova non potrà mai superare, in nessun caso, i 3 mesi

I mesi di lavoro trascorsi in prova verranno calcolati per l’elaborazione della Tredicesima e della Quattordicesima mensilità.

In ottemperanza all’articolo 5, il periodo di prova deve risultare in un atto scritto. 

Risoluzione del periodo di prova settore Pulizia/Multiservizi

L’articolo 2096 del CC stabilisce che il periodo di prova può essere interrotto in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza preavviso o indennità. 

Nel CCNL Pulizia/Multiservizi sono indicate le modalità con cui questo può avvenire: 

  • Se la risoluzione avviene per dimissioni (in ogni momento) o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 7° livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
  • Se il licenziamento avviene oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda metà del mese stesso.
  • Se, al termine del periodo di prova previsto, l’impresa non procede alla risoluzione del rapporto il lavoratore potrà considerarsi confermato in servizio, quindi assunto. 

Per i lavoratori in prova il servizio militare non si considera come passato in servizio presso l’impresa, quindi si traduce con la risoluzione del contratto.

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