Cos’è il congedo di paternità? Chi può richiederlo e quando? Quanto dura? Scopriamo insieme in cosa consiste questa misura. Intro.
La paternità è una gioia immensa, che andrebbe vissuta con serenità e garantendo un sostegno concreto e pratico alla mamma.
Per questa ragione la legislazione italiana prevede, da qualche anno ormai, il cosiddetto congedo paternità, che va ad affiancarsi al più convenzionale congedo di maternità, del quale può usufruire la neomamma.
Introdotto con la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, il congedo di paternità ha subito delle variazioni per il 2018, con un aumento dei giorni di congedo obbligatorio previsti e una riduzione di quelli facoltativi.
Vediamo insieme in cosa consiste il congedo di paternità, in che modo si struttura, chi può richiederlo e come.
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Cos’è il congedo paternità
“Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro […]”
Così recita l’articolo 4, comma 24, della Legge n.92 del 28 giugno 2012, che introduce il congedo di paternità, ovvero una agevolazione riconosciuta dalla legge italiana ai padri in occasione di un evento di nascita, adozione e/o affidamento.
Quando fu istituito, il congedo di paternità consisteva in una astensione dal lavoro obbligatoria pari a 1 giorno e una ulteriore astensione di due giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre in relazione al congedo di maternità.
Non si tratta, in effetti, di un vero e proprio congedo dal lavoro, soprattutto se paragonato a quello riconosciuto (giustamente) alle donne in occasione di una nascita, ma consente comunque al padre di essere presente durante il parto o in altre occasioni importanti senza dover richiedere giornate di ferie ed, eventualmente, perdere parte della retribuzione giornaliera prevista.
Come accennato, il congedo parentale si divide in due categorie:
- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo di paternità facoltativo.
Vediamo in cosa consistono e quali sono le differenze.
Congedo paternità obbligatorio
La legge prevede l’obbligo da parte del lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un evento di nascita, adozione o affidamento di un bambino, per un totale di quattro giorni per il periodo relativo al 2018 (erano due nel 2017).
Si tratta di un diritto garantito ai lavoratori dipendenti, i quali possono quindi usufruire di questi 4 giorni di assenza giustificata dal lavoro entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche in via non consecutiva.
In caso di adozione o affidamento, si calcolano 5 mesi dall’ingresso in famiglia.
Il congedo di paternità obbligatorio non va in contrasto con quello di maternità, questo vuol dire che può essere utilizzato anche in concomitanza con l’astensione dal lavoro della mamma, o dopo, purché entro il limite dei 5 mesi di vita del bambino.
In questi casi si parla, infatti, di diritto autonomo.
Congedo paternità facoltativo
Ai 4 giorni previsti dal congedo obbligatorio si aggiunge un ulteriore giorno di astensione dal lavoro, denominato congedo di paternità facoltativo.
Si configura come un diritto facoltativo perché per usufruire di questo giorno di assenza dal lavoro in più la madre deve rinunciare a un giorno del proprio congedo di maternità, facendolo terminare quindi con un giorno di anticipo.
Per questa ragione, il congedo facoltativo va concordato con la madre, e può essere utilizzato sempre entro i 5 mesi di vita del bambino.
Chi può richiedere il congedo paternità e come
Il congedo di paternità è una agevolazione rivolta solo ed esclusivamente ai padri lavoratori dipendenti, anche in caso di adozione e affidamento.
Sono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi.
Per richiedere il congedo il lavoratore dipendente ha due strade:
- nel caso di pagamento diretto tramite l’INPS, deve effettuare la richiesta attraverso il portale dell’ente, chiamando il numero del call center o rivolgendosi a un CAF, comunicando le date in cui intende usufruire del congedo;
- nel caso di pagamento a conguaglio, è necessario comunicare le date con almeno 15 giorni di anticipo al datore di lavoro in forma scritta. Se il congedo è previsto in concomitanza con la nascita del bambino, si calcola il preavviso sulla base della data presunta del parto.
L’indennità prevista dal congedo di paternità è pagata dall’INPS, in modo diretto o a conguaglio, a copertura del 100% della retribuzione prevista dal contratto del padre lavoratore.
Per approfondire, è possibile consultare la pagina dell’INPS.