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Cosa prevede il Protocollo per le vaccinazioni COVID nei luoghi di lavoro

Cosa prevede il Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Per accelerare e ottimizzare la campagna vaccinale, è possibile organizzare dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro. Vediamo insieme come. Intro. 

Lo scorso 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”, adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute. 

L’obiettivo dichiarato è quello di 

“favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro – e di accrescerne, conseguentemente, la sicurezza e la salubrità”.

In questo modo, si può accelerare e implementare la capacità vaccinale anti SARS-CoV2/Covid-19 e rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale.

Le modalità con le quali le aziende possono organizzarsi sono specificate nel documento “Indicazioni tecniche ad interim”, realizzato in collaborazione con INAIL.

Vediamo insieme cosa prevede il protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali

Il protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro è un documento alquanto snello, che contiene una serie di indicazioni generali e requisiti preliminari, poi dettagliati nelle indicazioni ad interim menzionate prima. 

Quali sono le informazioni di base da conoscere? 

  1. L’iniziativa costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
  2. I datori di lavoro possono manifestare la disponibilità e l’interesse ad organizzare dei punti vaccinali, in modo autonomo o in collaborazione con altre aziende o associazioni di categoria, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti.
  3. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
  4. Le adesioni dei lavoratori sono volontarie.
  5. La somministrazione del vaccino è riservata agli operatori sanitari e viene eseguita in locali idonei.
  6. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico della stessa.
  7. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. 

Quindi, sintetizzando, le aziende possono aderire liberamente, i lavoratori possono decidere se ricevere o meno il vaccino, i costi dell’operazione sono in parte a carico delle imprese e in parte del SSN, e il tempo impiegato per la vaccinazione conta come orario di lavoro, senza quindi ferie o permessi. 

Vediamo, ora, qualche dettaglio tecnico inserito nel documento ad interim. 

Quali sono i requisiti minimi richiesti

Il documento contenente le indicazioni tecniche ad interim va più nel dettaglio, elencando le modalità di gestione e organizzazione dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro

Innanzitutto, vengono elencati i requisiti preliminari per poter accedere a questa iniziativa, che riportiamo di seguito: 

  • la popolazione lavorativa deve essere sufficientemente numerosa, anche se non si specifica il numero minimo di dipendenti richiesto;
  • la sede dell’impresa deve essere ubicata nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini, anche se i lavoratori possono aderire a prescindere dalla propria residenza;
  • la struttura organizzativa e le risorse strumentali e di personale devono essere adeguate al volume di attività previsto, per evitare assembramenti, ritardi e disagi;
  • è necessaria una dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • gli ambienti destinati alle vaccinazioni devono essere idonei per l’attività, in fase di accettazione, somministrazione e osservazione post-vaccinazione. 

Come accennato, i datori di lavoro possono organizzarsi anche in forma aggregata, indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, e con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, ma sempre garantendo i requisiti elencati e affidandosi a personale medico sanitario competente

Come organizzare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

L’adesione di lavoratrici e lavoratori è e deve essere volontaria, raccolta dal medico o dall’operatore sanitario nel pieno rispetto della privacy e solo dopo aver valutato le condizioni di salute.

L’ASL di riferimento può organizzare la fornitura dei vaccini in base alle reali esigenze del punto vaccinale, ma sempre garantendo la somministrazione tempestiva senza possibilità di accantonamento presso le strutture aziendali, salvo specifiche deroghe.

Detto questo, ecco come si procede, secondo le indicazioni ad interim:

  • la pianificazione dell’attività deve essere eseguita con adeguato anticipo;
  • deve essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
  • i soggetti destinatari delle vaccinazioni devono essere adeguatamente informati circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
  • l’accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti deve essere assicurata da personale incaricato;
  • deve essere garantito il rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
  • deve essere garantito il rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
  • bisogna prepararsi alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
  • deve essere garantito il rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi. 

La registrazione del vaccino va eseguita subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione.

Dopo l’esecuzione delle vaccinazioni, il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, al fine di intervenire tempestivamente in caso di eventi avversi.

Come comportarsi con la seconda dose

Come sappiamo, al momento 3 dei 4 vaccini anti-COVID disponibili prevedono la doppia somministrazione, a distanza di alcune settimane dalla prima (il tempo varia a seconda del vaccino). 

Nel caso delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, per la seconda dose si procede in questo modo: 

  • l’azienda deve garantire la programmazione della seconda dose, laddove prevista;
  • I vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose;
  • l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino;
  • le persone che hanno manifestato una reazione grave alla prima dose, non devono sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo e devono essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni;
  • le persone che hanno manifestato una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose possono ricevere la seconda dose in ambito lavorativo, preferibilmente sull’altro braccio;
  • in coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero della Salute, è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.

All’interno del documento con le indicazioni ad interim è presente anche il modulo per il Consenso informato, da far leggere e firmare ai lavoratori che intendono vaccinarsi, e un questionario con alcune domande da sottoporre agli stessi

Noi del Fondo ASIM siamo sempre più convinti che dalla pandemia si esca solo tutti insieme, e che il vaccino sia la strada giusta per farlo.

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