I fondi di assistenza sanitaria integrativa devono effettuare una procedura di accreditamento per poter operare sul territorio nazionale, iscrivendosi all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativa. Vediamo come. Intro.
Per operare in Italia, i fondi sanitari integrativi devono essere iscritti ad un Albo, chiamato Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi.
Istituita dal Ministero della Salute con il DM del 31 marzo 2008, e reso operativo con il successivo Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009, che ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento, l’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi svolge un ruolo di censimento e di controllo sull’operato dei vari soggetti coinvolti.
Indice dei Contenuti
- Chi deve iscriversi all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
- Procedura e moduli di iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
- Come si effettua l’iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
- Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi: quando effettuare l’iscrizione
- Nota per chi contribuisce ad un Fondo Sanitario Integrativo
Chi deve iscriversi all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
Come indicato nel DM 27/10/2009, che definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione i seguenti soggetti:
- i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 20/12/1992, n. 502 e successive modificazioni. Rientrano in questa categoria 8 fondi sanitari integrativi che accolgono complessivamente 9.156 iscritti;
- gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Appartengono a questa categoria 297 fondi. Complessivamente sono iscritti in fondi appartenenti a questa categoria 9.145.336 tra lavoratori dipendenti, lavoratori non dipendenti e loro familiari. Tra questi c’è anche il Fondo ASIM che, se consideriamo il numero di iscritti lavoratori dipendenti, ha il 3,5% del totale nazionale.
Questi soggetti devono seguire la procedura di accreditamento, delineata dal Ministero della Salute.
Procedura e moduli di iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
I Fondi Sanitari Integrativi e gli Enti, Casse e SMS tenuti ad effettuare l’iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi devono sottoporsi ad una procedura di accreditamento, simile, per certi versi, a quello che accade per le Agenzie per il Lavoro.
L’iscrizione prevede la produzione di alcuni documenti e la compilazione di moduli, che possono essere scaricati direttamente dalla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute.
Moduli richiesti per l’iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
Per procedere all’iscrizione del soggetto all’Anagrafe è necessario scaricare e compilare i seguenti moduli:
- Certificazione a firma del Legale rappresentante anno 2017;
- Certificazione a firma del Legale Rappresentante Fondi tipologia B;
- Dichiarazione del Legale Rappresentante Fondi tipologia A;
Tramite la compilazione di questi moduli, così come previsto dal Decreto del 31 Marzo 2009, i Fondi Sanitari Integrativi devono comunicare all’Anagrafe:
- atto costitutivo;
- regolamento;
- nomenclatore delle prestazioni garantite;
- bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
- schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.
Manuali per la procedura di iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
Per aiutare i soggetti a completare la procedura di iscrizione e compilare correttamente i documenti richiesti, il Ministero ha redatto due manuali, scaricabili in pdf, il Manuale Accreditamento Area Riservata ed il Manuale Utente Accreditato.
Questi manuali hanno contengono le istruzioni relative alle funzioni del Sistema Informativo Anagrafe Fondi (SIAF) per la registrazione, l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe.
Come si effettua l’iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi
Dopo aver compilato i moduli richiesti, il soggetto compilatore dovrà accedere al Sistema Informativo Anagrafe Fondi, altrimenti noto con l’acronimo SIAF.
Per farlo, è necessario effettuare l’accreditamento al sistema telematico, che si compone di due fasi:
- Accreditamento;
- Accesso al sistema SIAF.
Fase di Accreditamento
Nella prima fase, quella dell’accreditamento, bisogna accedere al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ed effettuare la registrazione, inserendo i dati anagrafici del Compilatore, ovvero il Legale Rappresentante del Fondo o Ente.
Completata questa fase, ed ottenute le credenziali di accesso, bisogna passare allo step successivo, che è l’accesso al SIAF.
Accesso al SIAF
Inserendo username e password ricevute tramite la procedura di registrazione utente, si accede alla piattaforma, attraverso la quale si può completare la richiesta di iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi, e verificarne l’avvenuta approvazione.
Tutte le istruzioni sono riportate nei manuali in pdf scaricabili nella pagina dedicata all’Anagrafe, indicati sopra.
Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi: quando effettuare l’iscrizione
Come abbiamo visto, la procedura di iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi è abbastanza semplice, interamente telematica e gratuita.
Il soggetto interessato è tenuto ad effettuare l’iscrizione o il rinnovo su base annuale durante una finestra temporale che va dal 1 gennaio al 31 luglio.
L’attestazione dell’avvenuta iscrizione o rinnovo all’Anagrafe da parte dei Fondi Sanitari è rilasciata dall’Ufficio V della Direzione Generale della Programmazione sanitaria.
Nota per chi contribuisce ad un Fondo Sanitario Integrativo
Solo con l’ottenimento dell’Attestazione annuale da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio II, chi contribuisce ad un fondo sanitario integrativo – quindi imprese o lavoratori – possono godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 c.2 del Testo Unico della Imposte dei Redditi (TUIR).
Il suddetto articolo stabilisce che
“non concorrono alla formazione dei redditi i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.”