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Infortunio sul lavoro: come funziona e cosa prevede l’assicurazione obbligatoria

Infortunio sul lavoro

Poter contare su un aiuto e un sostegno concreto in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è un grande vantaggio. Ecco come funziona. Intro. 

Con infortunio sul lavoro s’intende un evento traumatico – definito causa violenta – che si verifica sul luogo di lavoro, e che costringe il lavoratore a una assenza superiore ai tre giorni.

In Italia l’infortunio sul lavoro è regolamentato attraverso il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e si differenzia in modo netto dalla classica indennità di malattia.

Cosa prevede la legge sull’infortunio sul lavoro? Vediamolo insieme.

Infortunio sul lavoro: cosa prevede la legge

Come suggerisce il nome del provvedimento, con esso l’ordinamento giuridico italiano ha introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, individuando nell’INAIL l’ente preposto a gestire questa fattispecie.

L’assicurazione ha come obiettivo primario quello di garantire ai lavoratori, in seguito a un infortunio sul lavoro o alla contrazione di una malattia professionale, assistenza sanitaria e copertura delle spese per le prestazioni, le analisi cliniche e diagnostiche, l’acquisto di dispositivi e apparecchiature mediche.

Sottoscrivendo l’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, a patto che non si individui una sua responsabilità diretta, come nel caso della violazione delle norme di prevenzione.

Cerchiamo di capire com’è regolamentato l’infortunio sul lavoro nel nostro Paese.

Infortunio sul lavoro: persone assicurate

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria, e si applica a diverse categorie professionali e non, come previsto dal D.P.R 30/06/65.

Ecco quali sono:

  1. Lavoratori dipendenti;
  2. Artigiani;
  3. Apprendisti;
  4. Insegnanti, alunni, istruttori, inservienti, tecnici di laboratorio, delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, compresi i corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche privati;
  5. Familiari del datore di lavoro che prestano, anche a titolo gratuito, opera manuale, o che vivono nei locali in cui si svolge il lavoro;
  6. Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, che prestano opera manuale;
  7. Ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza, se ricoprono, anche saltuariamente, una mansione lavorativa;
  8. Detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena;
  9. Agenti di commercio;
  10. Componenti dell’equipaggio di una nave.

Per quanto riguarda le attività coperte dall’assicurazione, si rimanda all’Art. I del Testo Unico.

Infortunio sul lavoro: denuncia da parte del datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro, che dovrà condurlo immediatamente al pronto soccorso dove, in seguito agli accertamenti del caso, verrà rilasciato un certificato da consegnare al datore di lavoro.

Se la diagnosi dovesse essere superiore ai 3 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’infortunio all’INAIL, in modo da attivare la procedura, che prevede la visita medica del lavoratore presso gli ambulatori dell’ente assicurativo.

La mancata denuncia da parte del datore di lavoro è punita con una sanzione da € 1.290,00 a € 7.745,00.

Infortunio sul lavoro: chi paga l’assicurazione obbligatoria

L’assicurazione INAIL viene pagata dal datore di lavoro, versando una quota all’ente seguendo le tabelle dei premi prestabilite.

Come si legge sul sito dell’INAIL, le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni:

  • industria;
  • artigianato;
  • terziario;
  • altre attività.

Al momento dell’assunzione, e per tutto il tempo in cui il lavoratore sarà impiegato presso l’azienda, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della quota assicurativa obbligatoria.

Infortunio sul lavoro: chi paga l’indennizzo e le spese mediche

In caso di infortunio sul lavoro, la copertura delle spese è sostenuta dal datore di lavoro e dall’INAIL, nelle modalità che indicheremo di seguito.

Copertura da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a pagare il lavoratore infortunato per i primi 4 giorni, a partire dalla data dell’infortunio, secondo la seguente procedura:

  • Il primo giorno, ovvero quello in cui si è verificato l’evento traumatico, il datore di lavoro copre la retribuzione giornaliera al 100%;
  • Dal 2° al 4° giorno copre il 60% della retribuzione giornaliera.

Dal 5° giorno in poi subentra l’INAIL, per tutto il periodo in cui il lavoratore dovrà assentarsi dal lavoro in seguito a un infortunio.

Copertura da parte dell’INAIL

La copertura delle spese da parte dell’INAIL prevede la seguente procedura:

  • 60% della retribuzione fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione dal 91°giorno.

Per tutta la durata dell’infortunio sul lavoro, e la successiva fase riabilitativa – ad esempio per il periodo in cui è necessario sottoporsi a trattamenti fisioterapicile spese mediche sono interamente a carico dell’INAIL, su specifica indicazione del medico o dei medici che seguono il paziente.

Infortunio sul lavoro: causa violenta e malattia professionale

Quando si parla di infortunio sul lavoro è necessario fare una distinzione tra causa violenta e malattia professionale.

Vediamo insieme in cosa consistono.

Causa violenta

La causa violenta è quella a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio del presente articolo; si tratta di un evento traumatico, avvenuto sul luogo di lavoro e a causa delle mansioni svolte, in seguito al quale il lavoratore riceve una prognosi superiore ai tre giorni di assenza.

In questo caso, si fa riferimento a un infortunio (o la morte) causato da un’azione intensa, ma concentrata in un tempo ridotto.

Ad esempio, la caduta di uno strumento, adoperato durante lo svolgimento delle sue mansioni, sul piede del lavoratore.

Malattia professionale

Diversa è, invece, la malattia professionale, che riguarda tutte quelle patologie generate dal lavoro svolto, ma che hanno effetti sul lungo periodo.

In questi casi, infatti, si parla di causa lenta.

Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, i tumori causati dall’utilizzo di sostanze chimiche cancerogene, ma anche eventuali disagi psicofisici, prodotti dallo stress mentale e fisico al quale il lavoratore era sottoposto durante lo svolgimento delle sue mansioni.

Infortunio sul lavoro: l’infortunio in itinere

Dalla sua approvazione nel 1965, il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ha subito degli aggiornamenti e delle integrazioni, alcune particolarmente importanti, come l’infortunio in itinere.

La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere è stata introdotta con il D.Lgs n. 38 del 2000, e rappresenta una novità molto interessante.

L’infortunio in itinere consiste nell’evento traumatico che si verifica durante il tragitto casa-lavoro che il lavoratore assicurato compie per recarsi sul luogo di lavoro.

L’applicazione di questa copertura è molto delicata, perché è necessario che l’infortunio avvenga durante il normale tragitto, che non deve prevedere nessuna deviazione o interruzione.

Per fare un esempio semplice e banale, se durante il tragitto il lavoratore si ferma a prendere un caffè al bar, e in quel momento cade ferendosi, l’infortunio non rientrerebbe nella copertura assicurativa.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è una grande conquista per i lavoratori e i datori di lavoro del nostro Paese, e negli anni sono state introdotte delle novità che hanno migliorato un testo già molto efficace.

Poter contare su un aiuto e un sostegno concreto in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è un grande vantaggio.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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